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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

 

“GRUPPO SPAZIO GIOVANI” – GSG for next generation

 

Titolo I° - Disposizioni generali 

Art. 1- E’ costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991 N. 266 una associazione di volontariato denominata “Gruppo Spazio Giovani”,  abbreviato in GSG, slogan “GSG for next generation” con sede legale in Santa Maria Nuova in Piazza Magagnini n. 27.

Art. 2- L’associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’Associazione è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro, anche indiretti, e si avvale delle prestazioni gratuite e personali dei propri aderenti per soli fini di solidarietà.

Art. 3- La durata dell’associazione è indeterminata.

Art. 4- Scopo dell’associazione è di favorire le attività culturali, artistiche e ricreative con particolare riguardo per quelle attività che coinvolgono i giovani. Al fine di perseguire tali finalità l’associazione potrà: organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali, corsi a carattere artistico e/o culturale, pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video: organizzare incontri tra i soci in occasione di festività, ricorrenze ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale aderente agli scopi dell’associazione; partecipare ad altri circoli od associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra attività necessaria od opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.

Art. 5- Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 6- La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

Art. 7- Gli organi dell’associazione sono:

1.        L’assemblea dei soci

2.        Il consiglio direttivo

3.        I revisori dei conti

       

Titolo II° - I Soci 

Art. 8- Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che per interesse, lavoro o studio condividono le finalità della Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

Art. 9- Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1.  Per le persone fisiche: indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità;

2.  Per le persone giuridiche: indicare denominazione, sede, eventuale iscrizione a pubblici registri, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità del legale rappresentante della persona giuridica.

3.  Dichiarare di volersi attenere al presente statuto e alle deliberazione degli organi sociali;

4.  Pagare la quota sociale.

Art. 10- L’ ammissione a far parte della Associazione è deliberata dall’assemblea dei soci e dà diritto a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni e comunicarlo all’interessato. Tutti i soci hanno il diritto eleggere ed essere eletti fra gli organi della Associazione; hanno il diritto di informazione e di controllo sull’attività della Associazione; hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dalla Associazione; hanno il diritto di essere assicurati dalla Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, devono tenere un comportamento, verso gli altri soci ed all’esterno della Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Art. 11- I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1.   Qualora non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali.

2.   Qualora, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale. In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell’associazione e ad ogni altro socio e/o a terzi. Le espulsioni o radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 12- Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.

 

Titolo III° - L’assemblea dei soci

 Art. 13- L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo quadrimestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 14- Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare non più di tre soci purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 15- L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere o un revisore.

Art. 16- L’assemblea all’inizio di ogni sessione elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente o un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni.

Art. 17- Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

Art. 18- I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza sia di prima che di seconda convocazione di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

 

TITOLO IV° - Il Consiglio direttivo

Art. 19- Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da non meno di tre soci come verrà determinato dall’assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte  o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l’intero consiglio direttivo è da considerarsi decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 20- Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio:

1.               Fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;

2.                Decide sugli investimenti patrimoniali;

3.                Stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;

4.                Delibera sull’ammissione dei soci;

5.                Decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;

6.                Approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare            all’assemblea dei soci sostenitori;

7.                Stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

8.                Nomina e revoca dirigenti, funzionari ed impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;

9.                Conferisce e revoca procure.

Art. 21- Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed   uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

Art. 22- Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Art. 23- La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

 

TITOLO V° - I revisori dei conti 

Art. 24- L’assemblea ordinaria dei soci nomina 2 revisori dei conti effettivi ed un supplente. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell’atto costitutivo. I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull’amministrazione dell’associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci. I revisori dei conti sono nominati per un anno.

 

TITOLO VI° - Le sedi periferiche 

Art. 25- Su richiesta di un significativo numero di soci, laddove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica.

Art. 26- Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l’approvazione del consiglio direttivo.

Art. 27- Organi della sede periferica sono l’assemblea territoriale dei soci, il consiglio territoriale e il comitato operativo.

Art.  28- Il consiglio territoriale nomina nel proprio ambito, il presidente che farà parte di diritto del consiglio direttivo.

 

TITOLO VII° - Il patrimonio 

Art. 29- Le entrate dell’associazione sono costituite da:

1.              Tasse di iscrizione;

2.              Quote annuali di associazione;

3.              Proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;

4.              Contributi volontari, lasciti, donazioni;

5.              Contributi pubblici (Stato, Regioni, Province, Enti locali).

Art. 30- Prima del 31 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo.

Art. 31- In caso di scioglimento della associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.

Art. 32- Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

 

I soci fondatori

 

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